TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
| TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
|
Art. 25
(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).
|
Art. 25
(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).
|
1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbli
|
Identico.
|
Pag. 35
|
gatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
|
|
a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale;
|
|
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA;
|
|
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.
|
|