TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 25
(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).

Art. 25
(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).

      1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbli

      Identico.


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gatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale;

          b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA;

          c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.